Descrizione
1) Durante il periodo compreso tra la data del 15 Maggio 2024 ed il 31 Ottobre 2024 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di: accendere fuochi; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione; lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione; sostare con il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, in quanto può determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata; bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
2)entro il 14 Maggio 2024 e non oltre, i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare gliinterventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10 per essere distrutti con le cautele e le modalità di cui al successivo art.4. Tale fascia di protezione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre
3)entro il 14 Maggio 2024 gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree e strade presenti sul territorio comunale dovranno farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 15 maggio 2024 e siano tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell’art.42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.;
4)nei lavori di agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni: “i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 6 e posti uno dall'altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza”; “il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, ecc.) dovrà essere munito di schermo parafaville”; “eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente in luoghi chiusi in muratura, bene areati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, ecc.)”; “il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento”; “adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede”; “nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi”; “i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri l0”;
5) le prescrizioni e modalità da usarsi per l'accensione dei fuochi controllati, sono: 1. È vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi. 2. I residui di coltivazione agricole e sterpaglie possono essere bruciate solamente al mattino dalle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed 15 Maggio e dal 31 Ottobre al 15 Novembre ed alle seguenti condizioni: - la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopraindicate; - il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e zappato per almeno un raggio di metri 10; - il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme; - che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro; - è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato; 3. È comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre.
6) fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alle prescrizioni previste nella presente ordinanza, l’Amministrazione si riserva l’esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili dell’inosservanza.
7)chiunque avvisti un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avviino operazioni di spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare immediatamente una delle seguenti Amministrazioni: - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (115) - Corpo Forestale (1515) - Comando di Polizia Municipale di San Piero Patti (0941/661388) - Carabinieri (112) - Polizia di Stato (113)